ARCIERI CITTA’ DI RIMINI – “SEVEN ARROWS”
STATUTO SOCIALE
Titolo 1
Denominazione e sede sociale
*Art. 1
Nello spirito della Costituzione Italiana ed in ossequio di quanto previsto dagli at. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita con sede legale a Rimini in Via Santa Chiara 19, la sede legale potrà essere trasferita nel medesimo Comune con delibera del consiglio direttivo. un’associazione sportiva priva di personalità giuridica non commerciale operante nel settore sportivo, ricreativo e culturale, che assume la denominazione di “Associazione Sportiva Dilettantistica arcieri città di Rimini -Seven Arrows-”. Essa aderisce alla FITARCO (Federazione Italiana Tiro con l’arco) aderente al C.O.N.I. (Comitato Olimpico Nazionale Italiano) e relative strutture periferiche. Con delibera del Consiglio Direttivo potrà affiliarsi ad Enti di Promozione sportiva, alle leghe sportive e simili, sia nazionali che locali.
Titolo 2
Scopo – oggetto
*Art. 2
La società sportiva è un centro permanente di attività associativa a carattere volontario e democratico, la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. La società è apolitica e non ha alcun fine di lucro e opera per fini sportivi, ricreativi e solidali per l’esclusivo soddisfacimento degli interessi collettivi e di promuovere e sviluppare la pratica del tiro con l’arco rispettando i regolamenti della FITARCO.
*Art. 3
La società sportiva si propone di:
1. Promuovere e sviluppare l’attività sportiva dilettantistica del tiro con l’arco e delle attività sportive di supporto alla principale.
2. Gestire impianti sportivi propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere.
3. Organizzare squadre sportive o singoli atleti per la partecipazione a gare, campionati, manifestazione ed iniziative di tiro con l’arco e altre discipline sportive.
4. Indire corsi di avviamento allo sport, attività motoria e di mantenimento, aggiornamento e perfezionamento della pratica di tiro con l’arco,corsi di formazione e qualificazione per operatori sportivi.
Inoltre la società sportiva, mediante specifiche delibere potrà:
1. Attivare rapporti o sottoscrivere convenzioni con enti pubblici per gestire impianti sportivi e annesse aree di verde pubblico o attrezzato, collaborare per lo svolgimento di manifestazioni e attività sportive.
2. Allestire e gestire Bar e punti di ristoro collegati ai propri impianti ed eventualmente anche in occasione di manifestazioni sportive o ricreative, riservando la somministrazione ai propri soci.
3. Organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.
4. Esercitare, in via meramente marginale e senza scopi di lucro, attività di natura commerciale per autofinanziamento; in tal caso dovrà osservare le normative amministrative e fiscali vigenti.
Titolo 3
Soci
*Art. 4
Il numero dei soci è illimitato.
Possono essere soci tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e si impegnino a rispettarli, e che siano dotate di un’irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Ai fini sportivi per irreprensibile condotta deve intendersi a titolo esemplificativo e non limitativo una condotta conforme ai principi delta lealtà, dalla probità e della rettitudine sportiva in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione, della FITARCO e dei suoi organi.
*Art. 5
Chi intende essere ammesso come socio, dovrà fare richiesta, anche verbale, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi della Società Sportiva. All’atto della richiesta verrà rilasciata tessera sociale e il richiedente acquisterà ad ogni effetto la qualifica di socio.
*Art. 6
La qualifica di socio dà diritto:
1. A partecipare a tutte le attività promosse dell’Associazione Sportiva nel rispetto dei principi di democrazia e uguaglianza dei diritti tra associati; con il correlato obbligo dell’elettività delle cariche sociali e del fatto che ad ogni socio spetti un solo voto.
2. A partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello statuto e di eventuali regolamenti.
3. A partecipare all’elezione di organi Direttivi.
I soci sono altresì tenuti:
1. All’osservanza dello statuto sociale, dei regolamenti FITARCO e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali.
2. Al pagamento del contributo associativo.
3. Alla frequenza delle strutture sociali, salvo comprovati motivi.
4. A partecipare a tutte le attività promosse salvo giustificati impedimenti.
*Art. 7
I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale e le quote mensili stabilite in funzione dei programmi di attività. Tali quote dovranno essere determinate annualmente per l’anno successivo, con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potranno essere restituite.
Le quote e i contributi associativi non sono cedibili e rivalutabili.
Titolo 4
Recesso – esclusione
*Art. 8
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o morte.
*Art. 9
L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:
1. Che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti sociali e FITARCO e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione.
2. Chi senza giustificato motivo si renda moroso del versamento contributivo annuale e delle quote mensili.
3. Chi svolga, o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione.
L’esclusione diventa operante dall’annotazione nel libro dei soci.
*Art. 10
Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione, debbono essere comunicate ai soci mediante lettera.
Titolo 5
Fondo comune
*Art. 11
II fondo comune è indivisibile ed e costituito da contributi associativi, da eventuali oblazioni, contributi o liberalità che pervenissero all’Associazione per un migliore conseguimento degli scopi sociali; da eventuali avanzi di gestione.
Costituiscono inoltre il fondo comune tutti i beni acquistati con gli introiti di cui sopra.
E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale salvo che la destinazione, la distribuzione non sia imposta dalla legge.
Esercizio sociale
*Art. 12
L’esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre d’ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il bilancio da presentare all’assemblea dei soci. II bilancio deve essere approvato dall’assemblea dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Titolo 6
Organi della società
*Art. 13
Sono organi della società:
1. L’Assemblea dei soci
2. II Consiglio Direttivo
3. II Presidente
Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito.
E’ fatto divieto per gli amministratori dell’associazione sportiva dilettantistica di ricoprire la medesima carica sociale nell’ambito di società e associazioni sportive affiliate alla FITARCO.
Assemblee
*Art. 14
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.
La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e dei luoghi di allenamento, almeno otto giorni prima dell’adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo di svolgimento, la data e l’orario di prima e seconda convocazione.
*Art. 15
L’assemblea ordinaria:
1. Approva il bilancio consuntivo;
2. Procede alla nomina delle cariche sociali;
3. Delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione della società riservati alla sua competenza del presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
4. Approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successiva alla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea, inoltre, si riunisce quante volte il Consiglio Direttivo lo ritiene necessario e ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione delle materie da trattare, da almeno la metà più uno degli associati dei soci.
In questi casi la convocazione deve avere luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.
*Art. 16
L’assemblea, di norma, e considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento della Società nominando i liquidatori.
*Art. 17
In prima convocazione l’assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti la metà più uno dei soci aventi diritto. In seconda convocazione, l’assemblea sia ordinaria sia straordinaria, è costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti.
Nelle assemblee hanno diritto di voto i soci maggiorenni, ogni socio avente diritto potrà al massimo avere n° 2 (due) deleghe da parte di altri soci aventi diritto.
Le delibere delle assemblee sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno, salvo che sullo scioglimento della società per questo occorrerà il voto favorevole di (3/5) dei soci presenti.
*Art. 18
L’assemblea e presieduta dal Presidente della società ed in sua assenza dal vice Presidente o dalla persona designata dall’assemblea stessa.
La nomina del segretario è fatta dal presidente dell’assemblea.
Consiglio Direttivo
*Art. 19
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo quattro ad un massimo di sei membri scelti fra i soci maggiorenni. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica due anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno il vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberate, oppure ne sia fatta domanda da almeno due componenti. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
II Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.
Spetta pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
1. Curare l’esecuzione delle delibere assembleari;
2. Redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo;
3. Compilare i regolamenti interni;
4. Stipulare tutti gli atti e contratti inerenti l’attività sociale;
5. Deliberare sulla costituzione e scioglimento delle varie attività sportive autonome;
6. Deliberare circa l’ammissione, il recesso e l’esclusione dei soci;
a. Nominare i responsabili delle commissione di lavoro e dei settori d’attività in cui si articola la vita della società;
b. Compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione della società.
*Art. 20
In caso di mancanza di uno o più componenti il consiglio provvede a sostituirli, tramite cooptazione, con deliberazione del consiglio.
Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica devono convocare l’assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.
Il presidente
*Art. 21
Il presidente, che viene eletto con suffragio diretto dell’ Assemblea a maggioranza semplice, resta in carica per due anni ed è rieleggibile, ha la rappresentanza e la firma legale della società.
Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione, in caso di assenza o impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.
Scioglimento
*Art. 22
Lo scioglimento della Società può essere deliberato dall’assemblea dei soci con voto favorevole di almeno 3/5 dei presenti aventi diritto di voto. In caso di scioglimento della Società, sarà nominato un liquidatore scelto anche tra i non soci. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni essere, tutti i beni residui saranno devoluti al fine di perseguire finalità di utilità generale, ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva, sentito l’organismo di controllo, di cui ali’articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n 662.
Norma finale
*Art. 23
Per quanto non espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme della FITARCO, del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.